(massima n. 1)
La sentenza penale di condanna emessa da uno Stato membro dell'Unione Europea nei confronti di un cittadino straniero residente in Italia, che abbia subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento di specifiche prescrizioni, deve essere oggetto non della "presa in considerazione" di cui all'art. 3 d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73, ma del riconoscimento di cui al d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, trattandosi di provvedimento da eseguire in Italia, assicurando la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni impartite. (Fattispecie relativa a condanna pronunciata da un Tribunale spagnolo per il delitto di maltrattamenti, con sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione ad un programma psicologico di rieducazione). (Annulla con rinvio, Corte Appello Bologna, 02/03/2023)