(massima n. 1)
In tema di delitto comune commesso all'estero dal cittadino italiano, il limite minimo di pena richiesto dall'art. 9, comma primo, cod. pen., in quanto costituisce condizione di procedibilitą, deve essere verificato - al pari della presenza del responsabile nel territorio dello Stato - al momento dell'esercizio dell'azione penale, essendo irrilevante il suo venir meno nel corso del giudizio. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretto il computo, ai detti fini, delle circostanze aggravanti ad effetto speciale dell'agevolazione mafiosa e della transnazionalitą ascritte in contestazione, sebbene entrambe fossero state, invece, escluse dalla sentenza di primo grado). (Diff.: Sez. 2, n. 4934 del 1977, dep. 1978, Rv. 138785-01; Vedi: Sez. 3, n. 1458 del 1967, dep. 1968, Rv. 107124-01). (Annulla in parte senza rinvio, Corte Appello Reggio Calabria, 08/01/2024)