Corte costituzionale sentenza n. 8 del 18 gennaio 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, come convertito, censurato per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., che ha modificato la disciplina del reato di abuso d'ufficio, sostituendo, nell'art. 323 c.p., la locuzione — riferita alla violazione integrativa del reato — «di norme di legge o di regolamento» con l'altra, più restrittiva, «di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità». Il giudice a quo invoca una pronuncia ablativa della modifica operata dalla norma censurata, che avrebbe come effetto la reviviscenza della precedente norma incriminatrice dell'abuso d'ufficio, dal perimetro applicativo più vasto. Si tratta, dunque, inequivocabilmente, della richiesta di una sentenza in malam partem in materia penale preclusa alla Corte costituzionale (sentt. nn. 148 del 1983, 411 del 1995, 447 del 1998, 394 del 2006, 324 del 2008, 57 del 2009, 273 del 2010, 37, 155 del 2019; ordd. nn. 317 del 1996, 580 del 2000, 175 del 2001, 437 del 2006, 413 del 2008, 282 del 2019).

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