Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 23794 del 7 aprile 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di abuso di ufficio, la modifica introdotta con l'art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv., con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, ha ristretto l'ambito applicativo dell'art. 323 c.p., con conseguente "abolitio criminis" in relazione alle condotte antecedenti all'entrata in vigore della riforma, realizzate mediante violazione di norme generali e astratte dalle quali non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse o che comunque lascino residuare margini di discrezionalità, sicché deve escludersi che integri il reato la violazione di generici obblighi comportamentali sanciti, nei confronti dei pubblici impiegati, dall'art. 13 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e comunque la inosservanza di norme di principio quale l'art. 97 Cost.

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