Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9442 del 21 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Va dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 1, comma 1, lett. b), l. 9 agosto 2024, n. 114, che abroga l'art. 323 c.p., in riferimento agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 1, 7, comma 4, 19 e 65, comma 1, della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con l. 3 agosto 2009, n. 116. L'abolizione dell'abuso d'ufficio, operata della l. n. 114/2024, non č stata bilanciata dall'obbligo di mantenere standard di efficace attuazione della Convenzione di Merida nel suo complesso, comportando un abbassamento complessivo, anche sul terreno della prevenzione della corruzione, dello standard di tutela, incompatibile con gli obblighi convenzionali assunti.

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