Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 28255 del 24 ottobre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La morte di una persona causata da un illecito presuppone, ex art. 2727 cod. civ., una sofferenza morale per i membri della famiglia nucleare e familiare originaria, inclusi i fratelli. La prova contraria grava sul convenuto, il quale deve dimostrare che vittima e superstite erano indifferenti o in odio. Allegazioni concrete di una relazione affettiva intensa, anche se non accompagnate da ulteriori specifiche deduzioni, sono sufficienti a stabilire la presunzione di danno morale, mentre la effettivitą del danno dinamico-relazionale deve essere provata.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.