(massima n. 1)
La morte di una persona causata da un illecito presuppone, ex art. 2727 cod. civ., una sofferenza morale per i membri della famiglia nucleare e familiare originaria, inclusi i fratelli. La prova contraria grava sul convenuto, il quale deve dimostrare che vittima e superstite erano indifferenti o in odio. Allegazioni concrete di una relazione affettiva intensa, anche se non accompagnate da ulteriori specifiche deduzioni, sono sufficienti a stabilire la presunzione di danno morale, mentre la effettivitą del danno dinamico-relazionale deve essere provata.