Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 25811 del 22 settembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di danno derivante da fatto illecito astrattamente qualificabile come reato, il diritto al risarcimento si prescrive nel termine previsto per il reato stesso, ma senza assumere rilievo le cause d'interruzione o sospensione della prescrizione penale. Il termine di prescrizione civile rimane di cinque anni se il reato prevede un termine di prescrizione inferiore.

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