(massima n. 1)
In tema di responsabilità medica, il danno per perdita anticipata della vita, ove sia certo e dimostrabile, sul piano eventistico, che la condotta illecita abbia cagionato l'anticipazione dell'evento fatale, non può essere confuso con il danno da perdita di chance, che si sostanzia nell'insuperabile incertezza del risultato sperato. La possibilità di sopravvivenza, stimata in una percentuale superiore al 50%, esprime un giudizio causale e non la mera perdita di una chance.