Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 25467 del 17 settembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di capacitā lavorativa specifica conseguente a lesioni dell'integritā psico-fisica, la prova della riduzione del reddito deve essere accertata in concreto e caso per caso, non potendo desumersi automaticamente dalla stima dell'invaliditā permanente. Il danneggiato ha l'onere di allegare e provare il tipo di lavoro svolto, le mansioni corrispondenti, e l'impegno fisico o intellettuale richiesto per consentire al giudice di procedere a una liquidazione del danno anche con criteri presuntivi.

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