(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di capacitā lavorativa specifica conseguente a lesioni dell'integritā psico-fisica, la prova della riduzione del reddito deve essere accertata in concreto e caso per caso, non potendo desumersi automaticamente dalla stima dell'invaliditā permanente. Il danneggiato ha l'onere di allegare e provare il tipo di lavoro svolto, le mansioni corrispondenti, e l'impegno fisico o intellettuale richiesto per consentire al giudice di procedere a una liquidazione del danno anche con criteri presuntivi.