Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 24618 del 5 settembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La liquidazione del danno da perdita della capacitą lavorativa specifica deve essere effettuata seguendo il principio della doppia liquidazione. Questo implica sommare e rivalutare i redditi gią perduti dalla vittima tra il momento del fatto illecito e quello della liquidazione (lucro cessante passato) e, successivamente, calcolare il valore dei redditi futuri perduti attraverso il metodo della capitalizzazione, moltiplicando i redditi futuri per un adeguato coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'etą della vittima al tempo della liquidazione.

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