(massima n. 1)
"L'obbligazione risarcitoria per equivalente derivante da illecito aquiliano č un debito di valore e come tale va liquidato alla data della decisione che provvede alla liquidazione del danno, ossia all'attualitā, esprimendo in moneta attuale il pregiudizio patrimoniale derivato al momento del verificarsi dell'illecito.".