(massima n. 1)
            Il danno da perdita di chances č risarcibile soltanto quando la possibilitā di conseguire il bene č concreta e apprezzabile, non meramente ipotetica. Č onere del creditore dimostrare, benché presuntivamente o secondo un calcolo di probabilitā, che la condotta illecita abbia compromesso una seria e concreta possibilitā di conseguirlo.