Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 14774 del 2 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il danno da perdita di chances č risarcibile soltanto quando la possibilitā di conseguire il bene č concreta e apprezzabile, non meramente ipotetica. Č onere del creditore dimostrare, benché presuntivamente o secondo un calcolo di probabilitā, che la condotta illecita abbia compromesso una seria e concreta possibilitā di conseguirlo.

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