Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 8897 del 3 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La Cassazione ribadisce che l'etā della vittima considerabile ai fini della liquidazione del danno biologico č quella al momento della cessazione dell'invaliditā temporanea, non quella al momento del sinistro, per cui il danno biologico puō dirsi venuto ad esistenza solo col consolidamento dei postumi.

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