(massima n. 1)
La liquidazione del danno non patrimoniale per discriminazione può essere effettuata in via equitativa, purché il giudice indichi i criteri utilizzati e le ragioni dell'apprezzamento, rispettando i principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. Le indicazioni generali e i parametri di riferimento costituiscono sufficiente motivazione, non configurandosi nullità per difetto di motivazione se tali criteri sono specificati e giustificati nel contesto della decisione.