(massima n. 2)
In materia di danno ambientale, in relazione a fattispecie sussumibili ratione temporis nell'art. 2043 c.c., anziché nell'art. 18 della l. n. 349 del 1986, il comportamento idoneo ad integrare l'illecito consiste in una condotta dolosa o colposa di danneggiamento dell'ambiente (non richiedendosi anche la violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge, secondo le previsioni della suddetta lex specialis), destinata a persistere sino a quando il suo autore mantenga, in base a libera determinazione sempre reversibile, le condizioni di lesione ambientale, sicché la prescrizione del diritto al risarcimento decorre solo dalla cessazione di tale contegno, sia essa volontaria ovvero dipendente dalla perdita di disponibilità del bene danneggiato.