Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6675 del 13 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il risarcimento del danno ambientale non può essere disposto mediante la condanna alla costituzione di un deposito fruttifero, che non rappresenta la quantificazione del pregiudizio subito (nella specie, contaminazione di falde acquifere), ma una mera modalità esecutiva per l'accantonamento periodico di frutti, atti a coprire le spese periodiche per rimuovere il danno medesimo (nella specie, attività di pompaggio, trattamento delle acque e monitoraggio per la rimozione delle conseguenze dell'inquinamento), poiché le uniche forme di risarcimento ammissibili nel nostro ordinamento sono quella per equivalente o la reintegrazione in forma specifica e, solo per il danno alle persone con carattere permanente, l'art. 2057 c.c. consente la liquidazione di una rendita vitalizia, ma, trattandosi di norma eccezionale, non può essere applicata analogicamente.

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