Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6675 del 13 marzo 2025

(6 massime)

(massima n. 1)

Il risarcimento del danno ambientale non può essere disposto mediante la condanna alla costituzione di un deposito fruttifero, che non rappresenta la quantificazione del pregiudizio subito (nella specie, contaminazione di falde acquifere), ma una mera modalità esecutiva per l'accantonamento periodico di frutti, atti a coprire le spese periodiche per rimuovere il danno medesimo (nella specie, attività di pompaggio, trattamento delle acque e monitoraggio per la rimozione delle conseguenze dell'inquinamento), poiché le uniche forme di risarcimento ammissibili nel nostro ordinamento sono quella per equivalente o la reintegrazione in forma specifica e, solo per il danno alle persone con carattere permanente, l'art. 2057 c.c. consente la liquidazione di una rendita vitalizia, ma, trattandosi di norma eccezionale, non può essere applicata analogicamente.

(massima n. 2)

In materia di danno ambientale, in relazione a fattispecie sussumibili ratione temporis nell'art. 2043 c.c., anziché nell'art. 18 della l. n. 349 del 1986, il comportamento idoneo ad integrare l'illecito consiste in una condotta dolosa o colposa di danneggiamento dell'ambiente (non richiedendosi anche la violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge, secondo le previsioni della suddetta lex specialis), destinata a persistere sino a quando il suo autore mantenga, in base a libera determinazione sempre reversibile, le condizioni di lesione ambientale, sicché la prescrizione del diritto al risarcimento decorre solo dalla cessazione di tale contegno, sia essa volontaria ovvero dipendente dalla perdita di disponibilità del bene danneggiato.

(massima n. 3)

In tema di operazioni straordinarie, la scissione societaria si perfeziona attraverso un procedimento complesso, che si avvia con la redazione e pubblicità del progetto, prosegue con la deliberazione della scissione e termina con la stipulazione del relativo atto, sottoscritto dal legale rappresentante, e solo da quest'ultimo momento l'operazione acquisisce effetti civilistici, decorrenti dall'iscrizione nel registro delle imprese, che, ove avvenga in data successiva all'entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. n. 6 del 2003, determina l'applicazione del nuovo art. 2506-bis c.c. in tema di responsabilità della società beneficiaria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto non abusiva la scelta di differire gli effetti della scissione, stipulando l'atto in una data tale da poter fruire della nuova disciplina più favorevole, poiché ciò corrispondeva ad una legittima opzione dell'autonomia privata).

(massima n. 4)

In tema di operazioni straordinarie, la scissione societaria si perfeziona attraverso un procedimento complesso, che si avvia con la redazione e pubblicità del progetto, prosegue con la deliberazione della scissione e termina con la stipulazione del relativo atto, sottoscritto dal legale rappresentante, e solo da quest'ultimo momento l'operazione acquisisce effetti civilistici, decorrenti dall'iscrizione nel registro delle imprese, che, ove avvenga in data successiva all'entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. n. 6 del 2003, determina l'applicazione del nuovo art. 2506-bis c.c. in tema di responsabilità della società beneficiaria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto non abusiva la scelta di differire gli effetti della scissione, stipulando l'atto in una data tale da poter fruire della nuova disciplina più favorevole, poiché ciò corrispondeva ad una legittima opzione dell'autonomia privata).

(massima n. 5)

In tema di scissione societaria, la responsabilità solidale delle società beneficiarie ex art. 2506-bis c.c., alla luce della sent. 29 luglio 2024, causa C-713/22, della Corte di Giustizia, si applica non solo agli elementi di natura determinata del patrimonio passivo, non attribuiti nel progetto di scissione, ma anche a quelli di natura indeterminata, purché essi derivino da comportamenti della società scissa antecedenti all'operazione di scissione. (Principio applicato con riferimento a costi di bonifica e per danni ambientali che erano stati constatati, valutati e definiti dopo la scissione, ma che erano conseguenza di un disastro ambientale verificatosi prima della scissione).

(massima n. 6)

In tema di scissione societaria, la responsabilità solidale della società beneficiaria incontra il limite, previsto dall'art. 2506-bis, comma 3, c.c., del valore effettivo del patrimonio netto, nel quale non si deve tener conto delle passività non desumibili dal progetto di scissione, ma unicamente della somma algebrica fra gli elementi attivi e passivi in esso individuati, con la conseguenza che da tale valore non va detratta la misura dei debiti solidali gravanti sulla beneficiaria per il meccanismo di corresponsabilità, che, altrimenti, finirebbe per essere del tutto annullato in caso di misura elevata del debito solidale.

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