(massima n. 1)
In materia di risarcimento del danno per nascita indesiderata, il nato disabile non può agire per il risarcimento del danno consistente nella sua stessa condizione, in quanto l'ordinamento non riconosce un "diritto a non nascere se non sano". La vita del nato non può essere considerata un danno conseguenza dell'illecito del medico.