(massima n. 1)
Qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, come uno stato patologico preesistente e autonomo, l'autore della condotta illecita risponde completamente dell'evento dannoso eziologicamente riferibile alla sua condotta secondo i criteri di equivalenza della causalitą materiale. Tuttavia, le cause naturali possono rilevare sul piano della causalitą giuridica ai fini della liquidazione dei danni, limitando l'obbligo risarcitorio alle conseguenze dannose derivanti esclusivamente dalla condotta colposa del sanitario.