Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 1788 del 24 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel liquidare il danno patrimoniale da lucro cessante patito dal figlio di una persona deceduta per colpa altrui, č necessario considerare anche gli incrementi futuri del reddito che il defunto avrebbe avuto, tenendo conto della maggiore esperienza e anzianitą acquisita nel tempo. Porre a base del calcolo l'ultimo reddito goduto senza considerare tali incrementi costituisce violazione dell'art. 1223 cod. civ.

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