(massima n. 1)
Nel liquidare il danno patrimoniale da lucro cessante patito dal figlio di una persona deceduta per colpa altrui, č necessario considerare anche gli incrementi futuri del reddito che il defunto avrebbe avuto, tenendo conto della maggiore esperienza e anzianitą acquisita nel tempo. Porre a base del calcolo l'ultimo reddito goduto senza considerare tali incrementi costituisce violazione dell'art. 1223 cod. civ.