Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1442 del 16 aprile 1975

(1 massima)

(massima n. 1)

I1 diritto di esclusiva, a qualunque negozio giuridico acceda (agenzia, somministrazione, vendita, ecc.), non implica necessariamente il divieto, a carico del preponente, del somministrante, comunque del concedente, di concludere affari direttamente nella zona riservata. In particolare, per quanto riguarda il contratto di agenzia, nel quale il diritto di esclusiva costituisce un elemento naturale, il preponente ben può, negozialmente, conservare non soltanto il diritto di avvalersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona, ma anche quello di stipulare direttamente contratti da eseguirsi nella zona dove opera l'agente, con l'unico limite di non ridurre il diritto di esclusiva ad una mera apparenza.

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