Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 27923 del 20 ottobre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La domanda di iscrizione presso un istituto scolastico e la conseguente ammissione dell'allievo generano un vincolo negoziale che impone all'istituto l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'alunno per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica. Tuttavia, tale obbligo deve essere commisurato al grado di maturità dell'allievo, con una vigilanza decrescente al crescere dell'età e della capacità di discernimento dello stesso. La non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere da un alunno prossimo alla maggiore età e munito di completa capacità di discernimento può esonerare l'istituto scolastico dalla responsabilità contrattuale per culpa in vigilando.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.