(massima n. 1)
Il mancato perfezionamento di un'autorizzazione richiesta dall'appaltatore, quando imputabile esclusivamente alla lentezza o inerzia della pubblica amministrazione, non può qualificarsi come grave inadempimento dell'appaltatore stesso. Un tale inadempimento potrebbe essere considerato come impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile all'appaltatore, ai sensi dell'art. 1218 c.c.