Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 21172 del 24 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio per risarcimento danni derivanti da infortunio sul lavoro, l'onere gravante sul lavoratore non comprende l'individuazione specifica delle norme di cautela violate, specie quando non si tratti di misure tipiche o nominate. È sufficiente l'allegazione della condizione di pericolo insita nel luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle modalità di esecuzione della prestazione, oltre che del nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo e il danno sofferto. Compete al datore di lavoro provare l'adozione delle misure atte a neutralizzare o ridurre al minimo tecnicamente possibile i rischi esistenti.

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