(massima n. 1)
In materia di responsabilitą sanitaria, il mancato consenso informato assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute. Nel primo caso, omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario. Nel secondo caso, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato. L'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova gravante sul danneggiato.