(massima n. 1)
Nel contratto di video lotteria istantanea (VLT), riconducibile al contratto di lotteria ex art. 1935 c.c. e disciplinato dal regolamento emanato con d.m. 22 gennaio 2010 (avente natura contrattuale), la vincita č subordinata all'evento futuro e incerto dell'elaborazione di una combinazione vincente esposta su videoterminale ed č documentata dal possesso dello scontrino relativo alla giocata - completo dei dati identificativi della stessa, del tipo di vincita e degli elementi distintivi atti a garantirne l'autenticitā materiale (ad esempio, codici a barre, ecc.) - la cui immediata emissione integra la cosiddetta "validazione" alla quale il predetto d.m. fa riferimento per la riscossione del premio; di conseguenza, se a causa di anomalie o malfunzionamenti del sistema informatico non riconducibili al giocatore viene emessa una combinazione vincente, il gestore della lotteria - che risponde comunque verso i giocatori solo nei limiti del montepremi messo a disposizione e ad essi noto - č tenuto a corrispondere il premio al possessore dello scontrino vincente, non potendo invocare l'impossibilitā della prestazione per causa a lui non imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c., giacché dette anomalie non costituiscono eventi imprevedibili o inevitabili, ma - rientrando integralmente nell'ambito della sfera organizzativa e di controllo dell'attivitā - concernono il rischio d'impresa sullo stesso gravante.