Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13749 del 22 maggio 2025

(3 massime)

(massima n. 1)

Nel contratto di video lotteria istantanea (VLT), riconducibile al contratto di lotteria ex art. 1935 c.c. e disciplinato dal regolamento emanato con d.m. 22 gennaio 2010 (avente natura contrattuale), la vincita è subordinata all'evento futuro e incerto dell'elaborazione di una combinazione vincente esposta su videoterminale ed è documentata dal possesso dello scontrino relativo alla giocata - completo dei dati identificativi della stessa, del tipo di vincita e degli elementi distintivi atti a garantirne l'autenticità materiale (ad esempio, codici a barre, ecc.) - la cui immediata emissione integra la cosiddetta "validazione" alla quale il predetto d.m. fa riferimento per la riscossione del premio; di conseguenza, se a causa di anomalie o malfunzionamenti del sistema informatico non riconducibili al giocatore viene emessa una combinazione vincente, il gestore della lotteria - che risponde comunque verso i giocatori solo nei limiti del montepremi messo a disposizione e ad essi noto - è tenuto a corrispondere il premio al possessore dello scontrino vincente, non potendo invocare l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c., giacché dette anomalie non costituiscono eventi imprevedibili o inevitabili, ma - rientrando integralmente nell'ambito della sfera organizzativa e di controllo dell'attività - concernono il rischio d'impresa sullo stesso gravante.

(massima n. 2)

Il contratto di video lotteria istantanea (VLT), riconducibile al contratto di lotteria di cui all'art. 1935 c.c. e disciplinato dal regolamento emanato con d.m. 22 gennaio 2010 (avente natura contrattuale), è di norma soggetto alla disciplina dei contratti del consumatore dettata dagli artt. 33-38 d.lgs. n. 206 del 2005, sicché deve ritenersi vessatoria, violando l'art. 33, comma 2, lett. b), l), p) e t), di tale d.lgs., la clausola di cui all'art. 6, comma 2, del predetto d.m., se interpretata nel senso che la procedura di "validazione", necessaria ai fini della riscossione della vincita, si intenda superata solo se il gestore-professionista riscontra ex post il corretto funzionamento del sistema di gioco rispetto ad anomalie o malfunzionamenti del sistema stesso, perché ha l'effetto di esimere da responsabilità il gestore in relazione a fatti inerenti alla sua sfera organizzativa e sotto il suo esclusivo controllo, vincola il consumatore agli esiti di questo (peraltro, basati su complesse procedure ordinariamente dallo stesso non controllabili) ed esclude ogni valenza probatoria di documenti (lo scontrino) direttamente emessi dal gestore.

(massima n. 3)

Nel contratto di video lotteria istantanea (VLT), disciplinato dal regolamento ministeriale emanato con d.m. 22 gennaio 2010 (avente natura contrattuale) e riconducibile al contratto di lotteria disciplinato dall'art. 1935 c.c., qualora non sia in discussione l'estraneità del giocatore-consumatore ad eventuali anomalie o malfunzionamenti del sistema di gioco e non ne sia equivoca la sua integrità materiale, lo scontrino emesso dal videoterminale, attestante la vincita del premio "jackpot", non solo individua, nel suo possessore, la legittimazione alla richiesta di riscossione del premio, ma costituisce idonea prova documentale della vincita, nei limiti massimi pattuiti con la conclusione del contratto, sempre che dallo scontrino siano evincibili i dati identificativi della giocata, il tipo di premio vinto e gli elementi (quali, ad esempio, codici a barre, ecc.) atti a garantirne la genuinità materiale.

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