(massima n. 1)
In tema di consenso del paziente ad un intervento chirurgico, l'onere di informazione che grava sul medico e che va assolto nei confronti del paziente, pur rivestendo i caratteri della completezza e della specificitā, non si estende sino agli estremi della rappresentazione di ogni possibile conseguenza, negativa o addirittura infausta, dell'intervento stesso. Ciō vale tanto sotto il profilo della estrema improbabilitā di tali conseguenze, quanto sotto quello della non necessitā di indicazioni strettamente scientifiche, anche sotto il profilo dello specifico nomen morbi giā rappresentato nelle sue linee generali all'atto del consenso.