Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 9500 del 11 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

È configurabile l'inadempimento contrattuale del prestatore di servizi assicurativi quando non siano rispettate le specifiche formalità previste dalle condizioni di polizza, anche nella fase finale dell'accredito delle somme riscattate. Ai sensi dell'art. 1218 c.c., la responsabilità per l'inadempimento è presunta e la colpa del prestatore di servizi deve ritenersi implicita se opera un accredito basandosi su documentazione che si rivela falsa.

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