(massima n. 1)
            In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, il risarcimento del danno, ovvero l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte; spetta invece al debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento delle proprie obbligazioni.