Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8903 del 3 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, il risarcimento del danno, ovvero l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte; spetta invece al debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento delle proprie obbligazioni.

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