(massima n. 1)
            In tema di contratto di apprendistato, pur nell'assetto regolativo di cui al d.lgs. n. 81 del 2015, la mancanza o carente formazione dell'apprendista, se qualificata dalla gravitą dell'inadempimento, comporta la nullitą del contratto per mancanza di causa, determinandone la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sicché al lavoratore va riconosciuto ex tunc il trattamento giuridico ed economico previsto dagli accordi collettivi, con riferimento a quest'ultimo tipo contrattuale.