(massima n. 1)
Nell'ambito della responsabilitā medico-chirurgica, se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioč, l'intervento č stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione č risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertā di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente. (Nella fattispecie, la S.C., in relazione ad un caso di erronea asportazione del lobo sinistro della tiroide a cui era seguito un secondo intervento di asportazione del lobo destro, ha confermato la decisione della Corte d'appello, che, dopo aver escluso la risarcibilitā del danno permanente, aveva ricostruito in fatto il consenso presunto della paziente, ove adeguatamente informata, e le aveva riconosciuto il danno morale per aver appreso, in circostanze angosciose, a causa del previo errore dei sanitari, della necessitā di ripetere l'intervento, pur necessario e poi correttamente eseguito).