(massima n. 1)
            L'accettazione del deposito effettuata ai sensi dell'art. 1210 cod. civ. da parte del creditore, senza sollevare riserve specifiche e motivazioni sull'esattezza dell'offerta, ha effetto liberatorio retroattivo determinante l'estinzione dell'obbligazione, non potendo pił essere messa in discussione la congruitą della prestazione.