Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 25057 del 11 settembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'accettazione del deposito effettuata ai sensi dell'art. 1210 cod. civ. da parte del creditore, senza sollevare riserve specifiche e motivazioni sull'esattezza dell'offerta, ha effetto liberatorio retroattivo determinante l'estinzione dell'obbligazione, non potendo pił essere messa in discussione la congruitą della prestazione.

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