Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 19763 del 17 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di contratto di compravendita immobiliare, una scrittura privata sottoscritta da una sola parte (il venditore) costituisce mera proposta contrattuale e non produce effetti traslativi immediati in assenza di accettazione scritta da parte dell'acquirente, in conformitą a quanto previsto dall'art. 1326 c.c. e artt. 1350 n. 1) e 1197 c.c. in tema di forma scritta per la datio in solutum.

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