(massima n. 1)
In tema di contratto di compravendita immobiliare, una scrittura privata sottoscritta da una sola parte (il venditore) costituisce mera proposta contrattuale e non produce effetti traslativi immediati in assenza di accettazione scritta da parte dell'acquirente, in conformitą a quanto previsto dall'art. 1326 c.c. e artt. 1350 n. 1) e 1197 c.c. in tema di forma scritta per la datio in solutum.