Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 20052 del 22 luglio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La causale riportata nei bonifici bancari, ascrivibile alla volontā dell'ordinante, ha valenza indiziaria del titolo per il quale č avvenuto l'ordine di pagamento, in mancanza di altri elementi che suffraghino la riconduzione del versamento ad un titolo diverso.

(massima n. 2)

Le parti che nella loro autonomia negoziale abbiano convenuto l'adozione della forma scritta per un determinato atto, possono successivamente rinunciarvi, anche tacitamente, mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento, costituendo la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di una rinuncia tacita un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimitā, qualora sia sorretto da una motivazione immune da vizi logici, coerente e congruente. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 20/05/2019)

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