Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12216 del 8 maggio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il credito relativo all'assegno mensile di mantenimento (riconosciuto nel giudizio di separazione o di divorzio) matura periodicamente e non è un credito unico ripartito in ratei con diverse e successive scadenze; perciò, i ratei non ancora maturati non costituiscono crediti attualmente esistenti, ma inesigibili in quanto sottoposti a termine di scadenza, bensì crediti futuri ed eventuali (in quanto non ancora venuti ad esistenza), sicché non sono configurabili i presupposti per l'applicabilità dell'art. 1186 c.c. in tema di decadenza dal beneficio del termine.

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