(massima n. 1)
Il termine stabilito per l'adempimento non può essere ritenuto essenziale quando la sua decorrenza è condizionata alla verificazione di un evento futuro e incerto, atteso che ciò è incompatibile con la dimostrazione inequivoca della volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo.