(massima n. 1)
            Ai sensi dell'art. 1183 c.c., in assenza di una determinazione del tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Ciò è particolarmente vero per le obbligazioni pecuniarie, in cui il decorso del termine implica l'obbligazione accessoria degli interessi, confermando l'esigibilità immediata della prestazione.