Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 16144 del 16 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 1183 c.c., in assenza di una determinazione del tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Ciò è particolarmente vero per le obbligazioni pecuniarie, in cui il decorso del termine implica l'obbligazione accessoria degli interessi, confermando l'esigibilità immediata della prestazione.

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