(massima n. 1)
Nel contesto di una cessione di ramo d'azienda dichiarata illegittima, il cessionario che paga la retribuzione non adempie un debito altrui (del cedente) ma un debito proprio. Pertanto, le retribuzioni pagate dal cessionario al lavoratore non liberano il cedente dalla sua obbligazione retributiva derivante dal rapporto di lavoro ripristinato de iure. Ne consegue l'inapplicabilitą delle disposizioni relative all'adempimento del terzo (art. 1180 c.c.) e alle norme specifiche dell'appalto illecito (art. 27, co. 2, D.Lgs. n. 276/2003).