(massima n. 1)
La surrogazione della committente, che ha eseguito il pagamento dei debiti della societā appaltatrice verso i suoi dipendenti, determina il subingresso della stessa a titolo particolare nelle pretese privilegiate dei dipendenti verso la loro societā datrice fallita, beneficiando delle relative garanzie personali; tale subingresso ha, tuttavia, effetti giuridici differenti, dal punto di vista della natura chirografaria o privilegiata del credito, in ragione della differente causa del credito che il solvens ha acquisito e che, per un verso, nei confronti della datrice di lavoro ha carattere privilegiato mentre, per altro verso, il distinto credito avente il proprio fondamento causale nell'obbligazione di garanzia, in assenza di specifica attribuzione normativa, ha carattere chirografario. (Fattispecie nella quale, dopo il fallimento all'estero della societā appaltatrice e quello della sua controllante avente sede in Italia, la committente č stata ammessa al passivo della prima in privilegio ed allo stato passivo della seconda, in forza della garanzia che aveva prestato in favore della controllata, in via chirografaria).