Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5041 del 10 gennaio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Agli effetti dell'art. 314-bis c.p., inserito dall'art. 9, comma 1, d.l. 4 luglio 2024 n. 92 conv., con modificazioni, nella l. 8 agosto 2024 n. 112, si deve affermare la puntuale continuitā normativa con l'abrogato art. 323 c.p. quale norma incriminatrice nella quale č sussumibile l'obiettivo perseguito dall'imputato.

(massima n. 2)

In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, a seguito dell'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio, non č suscettibile di revoca, ex art. 673 cod. proc. pen., la sentenza di condanna per il delitto di traffico di influenze illecite, con riguardo al quale il giudice della cognizione abbia ritenuto che l'illiceitā dell'interferenza derivasse dalla sua finalizzazione alla realizzazione del delitto di abuso di ufficio, nel caso in cui la condotta cui l'interferenza era finalizzata conservi disvalore penale a norma dell'art. 314-bis cod. pen., introdotto dall'art. 9 d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112.

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