(massima n. 1)
Agli effetti dell'art. 314-bis c.p., inserito dall'art. 9, comma 1, d.l. 4 luglio 2024 n. 92 conv., con modificazioni, nella l. 8 agosto 2024 n. 112, si deve affermare la puntuale continuitā normativa con l'abrogato art. 323 c.p. quale norma incriminatrice nella quale č sussumibile l'obiettivo perseguito dall'imputato.