(massima n. 1)
La responsabilitā professionale dell'avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attivitā esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.), ma per la condanna al risarcimento dei danni č necessario non solo l'accertamento della responsabilitā, ma anche il nesso di causalitā tra la condotta e l'evento di danno, nonché la prova delle conseguenze dannose risarcibili (art. 1223 c.c.). La mancata prova del danno comporta il rigetto della domanda di risarcimento.