(massima n. 1)
In caso di intervento chirurgico pił complesso e invasivo rispetto a quello inizialmente programmato e concordato, effettuato senza adeguata informazione e consenso del paziente, in assenza di situazioni di urgenza, non grava sul paziente l'onere di provare che se fosse stato informato avrebbe rifiutato tale intervento. Al contrario, č onere della struttura sanitaria dimostrare che il paziente avrebbe prestato il consenso al pił invasivo intervento.