Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 23233 del 28 agosto 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di vendita di un immobile con vizi gravi, il venditore può chiamare in causa il terzo costruttore per essere esonerato dalla responsabilità relativa ai difetti di costruzione. Tuttavia, il venditore non può trasferire al costruttore la responsabilità derivante dalla mancata comunicazione all'acquirente dei vizi noti dell'immobile, trattandosi di una violazione del principio di correttezza e buona fede nei rapporti contrattuali, ai sensi dell'art. 1175 c.c., che rimane esclusivamente a carico del venditore.

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