(massima n. 1)
            Fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non č configurabile, in assenza di una condotta non colposa o, comunque, non illecita, una responsabilitą risarcitoria da atto lecito a carico dell'agente, poiché l'illiceitą della condotta, sotto il profilo tanto oggettivo quanto soggettivo, costituisce il necessario presupposto di qualsivoglia affermazione di responsabilitą risarcitoria.