(massima n. 1)
In tema di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la rinuncia del datore di lavoro al periodo di preavviso, a fronte delle dimissioni del lavoratore, non fa sorgere il diritto di quest'ultimo al conseguimento dell'indennitą sostitutiva, attesa la natura obbligatoria del preavviso, dovendo peraltro escludersi che alla libera rinunziabilitą del preavviso possano connettersi a carico della parte rinunziante effetti obbligatori in contrasto con la disciplina delle fonti delle obbligazioni di cui all'art. 1173 cod. civ. (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso del datore di lavoro in applicazione del ribadito principio di diritto, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettato la domanda, accolta in entrambi i gradi di merito, di pagamento dell'indennitą di preavviso alla lavoratrice odierna controricorrente).