Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 3898 del 12 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilità precontrattuale della P.A. può essere qualificata come responsabilità contrattuale, derivante dal "contatto sociale qualificato" tra le parti, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi degli artt. 1173 e 1375 c.c., in quanto radicata in un contatto sociale che dà adito ad un reciproco affidamento dei contraenti ed è qualificata dall'obbligo di buona fede e dai correlati obblighi di informazione e protezione.

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