Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 3350 del 6 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilitā contrattuale da contatto sociale, che, alla stregua dell'art. 1173 c.c., č ascrivibile all'operato delle autoritā di vigilanza per il fatto commesso dal proprio dipendente o dal proprio funzionario allorché, per la posizione di protezione rispettivamente rivestita, siano in condizione di adottare le misure preventive necessarie ad evitare la consumazione dell'illecito, postula che il danno sia derivato da una precisa regola di condotta che, quantunque avente portata generale, sia indirizzata verso quei soli soggetti che, in relazione al contesto sociale di riferimento e al contatto determinato in quel contesto, siano individuabili come portatori di uno specifico interesse meritevole di tutela. (Nella specie, la S.C. ha escluso che gli organi di controllo di un istituto di mutualitā in dissesto, quali il Mise o Confcooperative, la Banca d'Italia e il Ministero per lo sviluppo economico, fossero venuti meno ad un obbligo di protezione specifica nei confronti dei titolari di libretti e certificati di deposito emessi dal medesimo istituto, in quanto gli scopi da ciascuno di essi perseguiti mirano a tutelare interessi riguardanti la generalitā dei consociati e non quelli specifici dei reclamanti, tutelabili, in difetto del presupposto del contatto sociale, solo nell'ambito del neminem laedere ex art. 2043 c.c.).

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