(massima n. 1)
Non č configurabile una responsabilitā contrattuale da contatto sociale del Comune affidante per i danni occorsi a un minore collocato in affidamento eterofamiliare, in ragione dell'assenza di specifici e reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione che distinguono tale specie di obbligazione dalla responsabilitā aquiliana. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilitā contrattuale del Comune per i danni conseguenti all'annegamento di un minore nella piscina di proprietā dei coniugi ai quali era stato affidato, anche tenuto conto che questi ultimi, in quanto individuati dal Tribunale per i minorenni, non potevano considerarsi ausiliari del Comune ex art. 1228 c.c., in assenza di un rapporto di preposizione).