Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 30324 del 25 novembre 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., la valutazione dell'imputabilitą dell'impedimento alla parte deve effettuarsi con riferimento allo sforzo di diligenza alla stessa richiesto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva addebitato alla parte il ritardo nel deposito telematico di documenti, effettuato il giorno dopo quello di scadenza, sebbene fosse festivo, in una situazione di obiettiva interruzione dei servizi telematici nei due giorni precedenti).

(massima n. 2)

In caso di impossibilitą di deposito telematico della documentazione per cause esterne alla volontą della parte, come l'interruzione del servizio, il giudice di merito deve valutare attentamente l'oggettivitą dell'impedimento e non addossare automaticamente la responsabilitą alla parte per mancato rispetto del termine.

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