(massima n. 1)
Allo spirare del termine perentorio di cui all'art. 588 c.p.c., in difetto di tempestiva istanza di proroga ai sensi dell'art. 154 c.p.c., il creditore assegnatario decade dalla possibilità di chiedere l'assegnazione del bene pignorato. Tuttavia, il creditore tardivamente istante può comunque beneficiare della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., qualora la decadenza sia imputabile a causa non a lui ascrivibile.