Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 21282 del 30 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ. presuppone che la parte si attivi immediatamente al palesarsi della necessitā di svolgere un'attivitā processuale ormai preclusa e non č sufficiente che l'istanza sia depositata solo prima dell'udienza utile alla deliberazione della stessa.

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