(massima n. 1)
La rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, secondo comma, c.p.c., richiede che la parte sia incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile, e non può essere concessa sulla base di allegazioni generiche quali l'impossibilità di presidiare i locali commerciali o lutti familiari, non rilevando tali circostanze come giustificazioni idonee se non accompagnate da adeguata prova.