Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 19837 del 18 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, secondo comma, c.p.c., richiede che la parte sia incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile, e non può essere concessa sulla base di allegazioni generiche quali l'impossibilità di presidiare i locali commerciali o lutti familiari, non rilevando tali circostanze come giustificazioni idonee se non accompagnate da adeguata prova.

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